Servizio di mensa da parte delle attività di ristorazione – chiarimenti
Con riferimento al servizio di mensa e catering continuativo su base contrattuale previsto dalle norme di contenimento epidemiologico in ambito di CIVID19 per le aree in zona arancione o rossa come eccezione alla generale sospensione delle attività di ristorazione, anche a seguito delle precisazioni formulate dalla Prefettura di Latina con nota UTG 5111/2021 si chiarisce come tale attività, per poter essere svolta, deve presentare contemporaneamente entrambi i requisiti indicati, ossia la collettività tipica del servizio mensa e la continuatività del servizio.
Data:
1 Febbraio 2021
Con riferimento al servizio di mensa e catering continuativo su base contrattuale previsto dalle norme di contenimento epidemiologico in ambito di CIVID19 per le aree in zona arancione o rossa come eccezione alla generale sospensione delle attività di ristorazione, anche a seguito delle precisazioni formulate dalla Prefettura di Latina con nota UTG 5111/2021 si chiarisce come tale attività, per poter essere svolta, deve presentare contemporaneamente entrambi i requisiti indicati, ossia la collettività tipica del servizio mensa e la continuatività del servizio.
In sede di controlli da parte degli organi accertatori, gli esercenti dovranno pertanto esibire copia del contratto di somministrazione stipulato con la Società o l'Ente pubblico a favore dei cui dipendenti il servizio viene erogato e l'elenco dei nominativi di questi ultimi.
Non è pertanto possibile fornire il servizio a singoli soggetti libero professionisti o titolari di partita IVA, anche a seguito della stipula di un contratto di fornitura continuativa, in quanto in questi casi mancherebbe il secondo requisito, ossia quello della collettività.
Ultimo aggiornamento
26 Maggio 2022, 14:22