Servizio di mensa da parte delle attivitā di ristorazione - chiarimenti
Pubblicata il 01/02/2021
Con riferimento al servizio di mensa e catering continuativo su base contrattuale previsto dalle norme di contenimento epidemiologico in ambito di CIVID19 per le aree in zona arancione o rossa come eccezione alla generale sospensione delle attività di ristorazione, anche a seguito delle precisazioni formulate dalla Prefettura di Latina con nota UTG 5111/2021 si chiarisce come tale attività, per poter essere svolta, deve presentare contemporaneamente entrambi i requisiti indicati, ossia la collettività tipica del servizio mensa e la continuatività del servizio.
In sede di controlli da parte degli organi accertatori, gli esercenti dovranno pertanto esibire copia del contratto di somministrazione stipulato con la Società o l'Ente pubblico a favore dei cui dipendenti il servizio viene erogato e l'elenco dei nominativi di questi ultimi.
Non è pertanto possibile fornire il servizio a singoli soggetti libero professionisti o titolari di partita IVA, anche a seguito della stipula di un contratto di fornitura continuativa, in quanto in questi casi mancherebbe il secondo requisito, ossia quello della collettività.
In sede di controlli da parte degli organi accertatori, gli esercenti dovranno pertanto esibire copia del contratto di somministrazione stipulato con la Società o l'Ente pubblico a favore dei cui dipendenti il servizio viene erogato e l'elenco dei nominativi di questi ultimi.
Non è pertanto possibile fornire il servizio a singoli soggetti libero professionisti o titolari di partita IVA, anche a seguito della stipula di un contratto di fornitura continuativa, in quanto in questi casi mancherebbe il secondo requisito, ossia quello della collettività.