Accesso Civico
ACCESSO CIVICO L’art. 5 del D.
Data:
30 Gennaio 2016
ACCESSO CIVICO
L’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 dispone che chiunque può chiedere i documenti, le informazioni e i dati che le PA hanno l’obbligo di pubblicare e che non hanno ancora pubblicato.
Il Responsabile della trasparenza provvede all’attivazione del diritto di accesso civico con l’integrazione del sito web Amministrazione trasparente, con la seguente scheda:
“ACCESSO CIVICO EX ART. 5 D. LGS. 33/2013
L’accesso civico è un istituto ulteriore e distinto dall’accesso ai documenti amministrativi disciplinato dall’art. 22 della L. 241/90; quest’ultimo ha lo scopo di deflazionare il possibile contenzioso, mentre l’accesso civico ha una funzione di “controllo sociale”circa l’adempimento degli obblighi di pubblicità diffusa ed integrale dei dati che sono considerati normativamente pubblici; tale accesso è un diritto soggettivo che spetta a chiunque intenda sincerarsi che la PA abbia effettivamente rispettato l’obbligo di pubblicazione dei dati accessibili per legge; viene devoluta al giudice ordinario la giurisdizione in materia di accesso ai dati (art. 152 codice privacy), mentre la giurisdizione per l’accesso ai documenti fa capo al giudica amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (art. 133 CPA).
L’esercizio del diritto di accesso civico è gratuito, non richiede un interesse giuridicamente tutelabile, concreto ed attuale, non va motivato e va indirizzato al Responsabile della Trasparenza del Comune di Pontinia mediante pec o mail, o mediante fax al numero 0773/841222.
Il responsabile della trasparenza trasmette la richiesta al responsabile competente il quale provvederà entro i successivi 30 giorni alla pubblicazione di quanto richiesto. “
F.to Avv. Daniela Falso
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Ultimo aggiornamento
26 Maggio 2022, 14:21